26 Luglio 2016

Napoli-Wanda-Icardi, la trattativa non piace all’Inter e per l’articolo 95 bis delle Noif..

Oltre al danno di immagine per l'Inter, il Napoli avrebbe violato il comma 1-lettera b del codice di disciplina della concorrenza
famiglia icardi

La cessione di Higuain alla Juventus a poco più di un mese dalla fine del mercato estivo ha costretto il Napoli a correre alla ricerca di un sostituto degno del Pipita. L’identikit di Sarri non lascia dubbi, ecco perchè De Laurentiis si è gettato su Mauro Icardi offrendo all’Inter prima 40 milioni + 2 di bonus, poi alzando l’offerta fino a 45 milioni (arrivando probabilmente a 50).

L’Inter, che nelle vesti di Piero Ausilio ha già ribadito l’incedibilità del suo capitano, è rimasta quindi interdetta dall’atteggiamento del Napoli che si è seduto al tavolo con Wanda Nara (moglie e procuratrice di Icardi) per mostrare la super offerta comprensiva di un ruolo di protagonista per l’ex showgirl argentina nel prossimo “Natale a Londra” e un super contratto per il marito.

TRATTATIVA NON AUTORIZZATA – La situazione non solo crea un danno di immagine all’Inter, che vede il suo capitano tentennare di fronte alle lusinghe dei partenopei, ma violerebbe anche l’articolo 95 bis delle NOIF (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.) e potrebbe considerarsi sanzionabile dalla Procura Federale.

L’articolo 95 bis sulla disciplina della concorrenza dice che:

1. Calciatori con contratto pluriennale non in scadenza a fine stagione:
a) soltanto la società titolare del contratto può decidere se cedere, con il consenso del calciatore, il relativo contratto di prestazione sportiva;

b) sono vietati i contatti e/o le trattative, dirette o tramite terzi, tesserati o non, tra società e calciatori senza preventiva autorizzazione scritta della società titolare del contratto.

…..

 

3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
a) a carico dei dirigenti, l’inibizione prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva per un periodo non inferiore ad un anno;

b) a carico dei calciatori anche se l’attività è svolta da terzi nel loro interesse, la squalifica prevista dall’art. 14 del Codice di Giustizia Sportiva in misura non inferiore a due mesi;

c) a carico delle società, l’ammenda in misura non inferiore a Euro 50.000, da destinarsi alla F.I.G.C. per la cura del vivaio nazionale, e, in caso di recidiva, sanzioni più gravi previste dall’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

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