15 Marzo 2016

Giudice Sportivo – Arriva la squalifica per Rodrigo Palacio, salta la Roma

Come da copione Rodrigo Palacio salterà il big match dell’Olimpico contro la Roma. Poco fa, infatti, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha confermato la squalifica per l’attaccante nerazzurro, ammonito nella partita contro il Palermo. Questo il comunicato ufficiale: SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto […]
intervista palacio

Come da copione Rodrigo Palacio salterà il big match dell’Olimpico contro la Roma. Poco fa, infatti, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo che ha confermato la squalifica per l’attaccante nerazzurro, ammonito nella partita contro il Palermo. Questo il comunicato ufficiale:

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
DAINELLI Dario (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PALACIO Rodrigo (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
ROSI Aleandro (Frosinone): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
TOLOI Rafael (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

SANZIONI ALLE SOCIETA’
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere suoi sostenitori, al 27° ed al 43° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco tre fumogeni e tre bottiglie d’acqua semipiene; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva per avere introdotto nel recinto di giuoco e fatto permanere nel corso dell’intera gara cinque persone non autorizzate.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio della gara di circa cinque minuti.
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. CARPI per avere suoi sostenitori, al 31° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglia di plastica semipiena; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lett. a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

PROVA TV MAURICIO – Il Giudice Sportivo, in merito al comportamento tenuto al 45° minuto del primo tempo dal calciatoreMauricio Dos Santos (Soc. Lazio) nei confronti del calciatore Mauricio Pinilla (Soc. Atalanta), acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale, osserva che dalle immagini televisive non può essere tratta una incontrovertibile valutazione circa l’intera dinamica del movimento del braccio del calciatore laziale (una gomitata? un contatto dell’avambraccio? il braccio portato volutamente all’indietro per colpire l’antagonista?), circa l’energia impressa e circa, soprattutto, l’intenzionalità che connota la condotta violenta e delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio in merito alla segnalazione del Procuratore federale circa la condotta del calciatore Mauricio Dos Santos (Soc. Lazio).

CASO UDINESE – Il giudice sportivo, letta la relazione della Procura federale nella quale, tra l’altro, si attesta che “…al termine della partita i calciatori dell’Udinese, come consuetudine, si portavano sotto la curva occupata dai loro tifosi e supporters per ringraziare per il supporto ricevuto durante l’incontro. A questo punto, circa 500 tifosi dell’Udinese hanno iniziato a contestare con animosità e veemenza, ma senza alcuna violenza, i giocatori presenti, che non hanno reagito in alcun modo alle provocazioni e agli insulti verbali, portandosi di fronte al pubblico volontariamente a circa 7-8 metri dagli spalti.
Ritenuto che nel comportamento dei calciatori bianco-neri, così puntualmente riferito, non sono ravvisabili gli estremi sanzionatori di cui all’art. 12, n.8 CGS in quanto, nelle circostanze in causa, non hanno sottostato a forme di intimidazione o ad atteggiamenti comunque lesivi della loro dignità, delibera di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio.